"La gestione del rischio di crisi anziché la gestione della crisi mira a anticipare i fenomeni critici e coinvolgere i creditori nel rilancio dell'impresa, facendo leva sulle norme giudiziarie della legge fallimentare."
Assistiamo l'imprenditore e l'azienda nelle operazioni della legge fallimentare, del concordato preventivo ex art. 160 e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182. 160 e accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182.
Aree di attività
Accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 l.f.
Accordo con i creditori ai sensi dell'art. 160 l.f.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può richiedere, depositando la documentazione prevista dall'art. 161 L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Questa è la prima fase stragiudiziale. Il piano di ristrutturazione deve comunque prevedere il pagamento del restante 40% dei debiti dei creditori "esteri".
L'obiettivo è quello di ripristinare la situazione di equilibrio economico e finanziario, garantendo il recupero dell'esposizione debitoria e proteggendola da eventuali azioni revocatorie che potrebbero essere intraprese in caso di fallimento del piano di ristrutturazione.
Assistiamo l'azienda nelle attività di ristrutturazione aziendale dallo sviluppo delle strategie all'implementazione operativa; implementazione del business plan e del piano finanziario; negoziazione con i creditori; supporto nelle operazioni di finanza straordinaria finalizzate alla ristrutturazione, tra cui la ricerca di investitori, M&A, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo basato su un piano di risanamento. Si tratta di un'operazione tipica delle situazioni di crisi più gravi perché può comprendere un'ampia gamma di interventi, tra cui la ristrutturazione del debito, la soddisfazione del credito in qualsiasi forma, l'utilizzo di strumenti finanziari come azioni e obbligazioni, la segmentazione dei creditori in classi e il loro trattamento differenziato.
La condizione è che la proposta di concordato garantisca almeno il 20% dell'importo dei crediti non garantiti. Nel caso di un concordato in continuità, tale percentuale è pari al 5/10%. L'obiettivo è quello di consentire all'imprenditore che si avvia verso una procedura di liquidazione di negoziare, attraverso lo strumento giudiziario, un piano di rientro parziale dei debiti; nel caso di un concordato in continuità, anche di mettere l'azienda in condizione di proseguire l'attività in equilibrio economico-finanziario.
Assistiamo l'azienda nelle attività di ristrutturazione aziendale dallo sviluppo delle strategie all'implementazione operativa; implementazione del business plan e del piano finanziario; negoziazione con i creditori; supporto nelle operazioni di finanza straordinaria finalizzate alla ristrutturazione, tra cui la ricerca di investitori, M&A, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.